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Testo tratto dalla
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO
- VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3.
Disciplina della
raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge
disciplina la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare
l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel
rispetto della conservazione del patrimonio naturale,
l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia
locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai
controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in
quanto compatibili, le norme della vigente normativa
regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
n. 376.
Art. 2.
Raccolta e autorizzazioni
1. La raccolta dei
funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del
tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita
alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è
rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di
residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di
raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al
giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che
effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio
reddito, consente al titolare di raccogliere sino a
dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo
fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici,
rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la
raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati
motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di
iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità
strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo
fissato in euro 30,00 annuali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura
e le foreste emana direttive per la fissazione di
modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte
dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il
relativo costo è adeguato ogni cinque anni con
provvedimento dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione
legislativa competente dell'Assemblea regionale
siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere
funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in
possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore
concorrono a formare il quantitativo di raccolta
giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere
a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento
di appositi corsi di formazione, della durata minima di
quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da
lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un
micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai
Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle
associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o
regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di
lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o
operanti nel territorio regionale. I corsi sono
articolati sulla base di indirizzi stabiliti
dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto
delle disposizioni del presente comma.
Art. 3.
Proprietari e conduttori di
fondi
1. I proprietari o i
conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non
sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma
1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di
loro proprietà o comunque da essi condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei
terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel
proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli
informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non
superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art. 4.
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei
funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi
stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo
che tale limite sia superato da un solo esemplare o da
un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da
conservare le caratteristiche morfologiche per
consentire la sicura determinazione della specie e
puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e
trasportati in contenitori areati realizzati
preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde
consentire la diffusione delle spore.
5. E' vietata la raccolta e la commercializzazione di
esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di
ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo
presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo
generale che ne permette l'identificazione.
6. E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per
i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto
stabilito in apposito decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni
micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato
usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono
danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale superficiale della
vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e
l'asportazione anche a fini di commercio della cotica
superficiale del terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e
per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo
dell'integrale ripristino anche naturalistico dello
stato dei luoghi.
8. E' vietato il danneggiamento e la distruzione
volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5.
Divieti
1. In tutto il
territorio regionale non è consentita la istituzione di
riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei
spontanei.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree
specificamente interdette per motivi silvocolturali o in
altre aree di particolare valore naturalistico e
scientifico individuate dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di
gestione dei parchi eventualmente competenti.
3. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del
sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle
zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno
delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio
venatorio.
Art. 6.
Sospensioni temporanee
1. L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta
delle Province interessate, sentito il parere
dell'Università degli studi avente sede nel territorio,
può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di
alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta
intensiva o specifici e particolari fattori ambientali
hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco,
con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie
fungine.
Art. 7.
Iniziative scientifiche
1. In occasione di
mostre, seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, le
Province, per comprovati motivi di interesse scientifico
o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad
associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie
locali, ad istituti scolastici e ad organismi
scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei
funghi, limitatamente alla durata delle predette
iniziative.
Art. 8.
Autorizzazione ai non residenti
in Sicilia
1. I non residenti in
Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal
Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di
euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a
quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art. 9.
Divulgazione e contributi
1. Nei limiti della
quota di spettanza regionale delle entrate, di cui
all'articolo 14, derivante dalla presente legge,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla
salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela
dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a
favorire la conoscenza ed il rispetto della flora
fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo
contributi ad enti o associazioni per la programmazione
e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche
volte alla valorizzazione e alla divulgazione della
conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del
sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e
dell'ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle
associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni
e delle iniziative promosse e organizzate, anche in
ragione del numero degli iscritti.
Art. 10.
Vigilanza
1. La vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni della presente
legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle
proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale
della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale,
dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie
venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il
coordinamento degli enti di gestione delle predette
aree.
Art. 11
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato, in caso di violazione delle
disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti
dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente
per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b)
e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro
150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni,
la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a
euro 100,00;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a
euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità
consentita; per ogni chilo in più la sanzione è
maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a
euro 30,00;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a
euro 50,00;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a
euro 50,00;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a
euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per
ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00
a euro 450,00;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a
euro 50,00;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00
a euro 2.500,00;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro
100,00 a euro 300,00;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a
euro 50,00;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro
300,00;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro
150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione
la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre,
la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà
di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi
e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione
del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca
dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo
4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti
aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I
funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito
dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria
locale competente per territorio, sono consegnati ad
enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti
non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a
cura della azienda unità sanitaria locale che ha
eseguito il controllo.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta
giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative
della presente legge, gli enti di gestione dei parchi
adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla
raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di
avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti
incompatibili con la presente legge.
Art. 13.
Ripartizione delle entrate
1. Le entrate
derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge
sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30
per cento alla Regione e per il 20 per cento alle
Province.
Art. 14.
1. La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
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CUFFARO |
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Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste |
LEONTINI |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono
evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati." ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
settembre 1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 908
"Disciplina della raccolta, commercializzazione e
valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli
Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III)
il 6 agosto 2004.
D.D.L. n. 812
"Norme per la regolamentazione della raccolta e
commercializzazione di funghi epigei spontanei e di
altri prodotti del sottobosco".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli
Oddo, Panarello, Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10
marzo 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III)
il 16 marzo 2004.
D.D.L. n. 6
"Norme per la commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli
Fleres, Catania Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III)
il 10 settembre 2001.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n.
137 del 27 settembre.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18
ottobre 2005.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140
del 18 ottobre 2005.
Relatore: Oddo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 339 del 20
dicembre 2005 e n. 341 del 21 dicembre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20
gennaio 2006.
(2006.4.267) |